Legge regionale 02 maggio 1988, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 61
 
1. Le disposizioni di cui all' articolo 27 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, trovano applicazione, con effetto a sanatoria, anche nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi previsti dal Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano acquistato dopo gli eventi sismici, ma prima dell' entrata in vigore della citata legge regionale n. 55 del 1986, il diritto di proprietą su un alloggio inultimato.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformitą al presente articolo.