Legge regionale 02 maggio 1988, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 60
 
1. La disposizione di cui all' articolo 19 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, trova applicazione, con effetto a sanatoria ed in deroga al disposto di cui al primo comma dell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, anche nei confronti dei soggetti che, in possesso di ogni altro requisito prescritto dall' articolo 19, abbiano acquistato dopo gli eventi sismici, ma prima dell' entrata in vigore della citata legge regionale n. 55 del 1986, il diritto di proprietą su un alloggio idoneo a soddisfare le esigenze proprie e del nucleo familiare.