Legge regionale 02 maggio 1988, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 6
 
1. Le disposizioni agevolative di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche nell' ipotesi di edifici da riparare per renderli funzionali agli usi consentiti dalla predetta legge regionale n. 30 del 1977, che appartengano a soggetti diversi dall' Amministrazione che alla data del 6 maggio 1976 vi aveva sede o vi svolgeva un pubblico servizio o una pubblica funzione.
3. Le domande di contributo sono presentate dal proprietario al Comune nel cui territorio è ubicato l' edificio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.