Art. 58
2. Entro i medesimi limiti, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a rimborsare agli Enti di cui al comma 1 gli oneri relativi al ricorso a prestatori d' opera non dipendenti dagli Enti medesimi anche se disposto in modo non conforme alle disposizioni contenute nell'
articolo 2 della citata legge regionale n. 8 del 1986.
3. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione per i contratti stipulati dopo l' entrata in vigore della presente legge.