Art. 56
2. La domanda è ammessa anche qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato stipulato il contratto d' appalto comprendente l' intervento originariamente richiesto, purché i relativi lavori non abbiano avuto inizio ed a condizione che l' appaltatore rilasci apposita dichiarazione di rinuncia all' esecuzione dell' intervento medesimo.