Art. 55
1. Il termine di cui agli articoli 20, primo comma, e 53, ultimo comma, della
legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte con l'
articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, ter mine da ultimo prorogato al 30 giugno 1987 dall'
articolo 66 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1989 limitatamente ai casi in cui, alla data dell' entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo non siano ancora state accolte in via di massima.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei casi in cui le domande di contributo siano state accolte dopo il 30 giugno 1987.
3. Le domande di proroga del termine di presentazione dei progetti esecutivi, eventualmente presentate, ai sensi dell'
articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, prima dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte valide agli effetti del rilascio dei relativi provvedimenti.
4. I progetti esecutivi, presentati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i termini fissati dalle disposizioni vigenti, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.