Legge regionale 02 maggio 1988, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 52
 
1. Nei limiti di costo stabiliti dal DPGR 8 agosto 1986, n. 2112/SGS, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare i fondi di cui all' articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, per il ripristino delle aree occupate da insediamenti abitativi di carattere provvisorio, nonché delle aree adibite a deposito di materiali di risulta, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute dai Comuni prima dell' emanazione del decreto anzidetto.