1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate dal coniuge non titolare dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici, possono, su istanza del coniuge proprietario, essere volturate al nome di quest' ultimo ancorché legalmente separato.