1. Per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata in zone classificate sismiche con grado di sismicitą S= 12 e S= 9, i massimali di spesa ammissibili a contributo spettante a norma della
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementati del trenta per cento.