1. In via di interpretazione autentica, gli edifici appartenenti ad associazioni, istituiti, societą od enti collettivi che, alla data degli eventi sismici, erano destinati allo svolgimento delle finalitą dell' ente proprietario, in conformitą al disposto di cui all'
articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono ammessi al finanziamento ivi previsto anche per quei locali posti all' interno di essi destinati ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, l' accesso ai quali sia consentito, oltre che ai soci dell' ente proprietario, anche al pubblico.