Legge regionale 02 maggio 1988, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 47
 
1. I benefici di cui all' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono concessi anche a favore delle associazioni, istituti, società od enti collettivi che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato la proprietà di unità immobiliari, ancorché comprese in edifici danneggiati a causa degli eventi sismici, sempreché ne venga conservata l' originaria destinazione d' uso.
2. Sono in ogni caso ammesse a finanziamento le opere necessarie per il recupero strutturale e antisismico dell' intero edificio in cui sono inserite le unità immobiliari di cui al comma 1.