Art. 34
1. Le norme di cui all'
articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alla parte di edifici destinata ad attivitą commerciale o artigianale che, pur non facendo, sotto il profilo strutturale, corpo unico con l' abitazione, appartenga allo stesso proprietario della medesima e da questa non risulti separata da altre proprietą.
2. I termini per la presentazione delle domande di contributo sono fissati in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I contributi concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altre provvidenze.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 82, comma 1, L. R. 50/1990
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 83, L. R. 50/1990