Legge regionale 02 maggio 1988, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 30
4. I termini per la presentazione delle domande previste dal comma 1 sono stabiliti in novanta giorni decorrenti rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli eventi già accertati e dal relativo accertamento in ogni altro caso.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 80, comma 2, L. R. 50/1990
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 80, comma 1, L. R. 50/1990
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 81, L. R. 50/1990
4 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 81, L. R. 50/1990
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 39, L. R. 48/1991
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996