Art. 29
1. Nei casi in cui l' adozione da parte dell' Autoritā giudiziaria di provvedimenti cautelari, o comunque limitativi della libera disponibilitā del cantiere, impedisca lo svolgimento degli interventi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, gli interessati che, a causa di tale impedimento, siano incorsi nella decadenza dai contributi, per inutile decorso dei termini di ultimazione dei lavori, prima della cessazione dell' efficacia del provvedimento limitativo, possono chiedere di essere riammessi agli stessi benefici dai quali sono decaduti con domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla data in cui sono messi in grado di continuare i lavori.
2 Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'
articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, ad eccezione del termine per l' esecuzione dei lavori indicato all' ottavo comma, che č fissato in un anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda di riammissione.