Legge regionale 02 maggio 1988, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 28
 
1. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi del quinto comma dell' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell' articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora il decesso del richiedente sia avvenuto anteriormente alla predetta data.
2. Le domande eventualmente ripetute dai soggetti legittimati, prima dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili sono fatte salve a tutti gli effetti.