Legge regionale 02 maggio 1988, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 26
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 79 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, la quota di finanziamento per spese generali e di collaudo ivi prevista si intende riferita a tutte le opere pubbliche, di pubblico interesse o di interesse collettivo finanziate con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria.