1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ai fini della determinazione della spesa ammissibile a finanziamento, nei casi di acquisto di edifici di civile abitazione da parte degli Istituti autonomi case popolari ai sensi dell' articolo 68, undicesimo comma, della medesima legge regionale, così come da ultimo modificato dall' articolo 21 della presente legge, si prescinde dagli indici parametrici riferiti ad alloggi - tipo, di cui all'
articolo 72, secondo comma, della citata legge regionale n. 63 del 1977, e si ha riguardo alla spesa necessaria per l' acquisto dell' edificio e per l' eventuale sua ultimazione o ristrutturazione, nonché alle spese generali, tecniche e di collaudo.