Legge regionale 02 maggio 1988, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 20
 
1. Per gli alloggi costruiti con il contributo della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sulle aree comprese nell' ambito dei piani di zona adottati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sulle aree individuate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, non trovano applicazione i limiti alle facoltą di alienazione e di locazione disposti dall' articolo 35 della citata legge n. 865 del 1971.