Art. 14
1. Sono ammessi ai benefici di cui all' articolo 46 delle
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità ivi previste e limitatamente alla ricostruzione di una unità abitativa da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare, anche i soggetti considerati dall'
articolo 18 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, che avessero, alla data del 6 maggio 1976, effettiva dimora nell' alloggio andato distrutto o demolito a causa degli eventi sismici.
2. La concessione dei benefici di cui al comma 1 è disposta in favore dei soli soggetti titolari delle domande utilmente presentate, ai sensi dell'
articolo 51 della citata legge regionale n. 63 del 1977, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che, a tale data, non risultino ancora definite con l' emissione del provvedimento di concessione.