Legge regionale 02 maggio 1988, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 1
 
1. Il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima, può disporre, con proprio decreto, la cancellazione dai relativi elenchi degli edifici di pregio ambientale, storico, culturale ed etnico di cui all' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sui quali, prima dell' entrata in vigore della presente legge, siano stati eseguiti lavori di riparazione anche con l' utilizzo dei benefici previsti dalla citata legge regionale n. 30 del 1977 ovvero che prima di tale data siano stati demoliti.
2. Può altresì essere disposta, con le medesime modalità di cui al comma 1, la cancellazione dagli elenchi degli edifici i cui proprietari manifestino l' intenzione di provvedere direttamente alla loro riparazione. A tal fine possono essere prese in considerazione anche le domande presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge.
3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato al Sindaco, nel cui territorio è ubicato l' immobile, il quale provvede a curarne la notificazione agli interessati.
4. Per la riparazione degli edifici cancellati dagli elenchi in base alle norme del comma 2, sono concessi i contributi di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se gli immobili sono ubicati all' esterno delle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della citata legge regionale n. 30 del 1977. Il termine per la presentazione delle relative domande è fissato in novanta giorni a decorrere dalla notificazione di cui al comma 3. Non sono ammesse domande di intervento pubblico.
7. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la riparazione o la ricostruzione degli edifici considerati al comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 78, comma 1, L. R. 50/1990