Art. 5
Interessi moratori
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata ad anticipare alla Cassa depositi e prestiti gli interessi moratori dalla stessa richiesti ed a recuperare le somme erogate rivalendosi, secondo le procedure previste dall' articolo 4, nei confronti degli enti beneficiari titolari dei rapporti di mutuo in ordine ai quali gli interessi siano stati addebitati.
2. Il recupero delle somme di cui al comma 1 non si effettua qualora gli Enti beneficiari abbiano provveduto ad eliminare le ragioni della sospensione dell' erogazione dei contributi regionali.
Note:
1 Comma 2 aggiunto da art. 62, comma 1, L. R. 29/1990