Art. 4
Rivalsa nei confronti degli enti beneficiari
1. In caso di revoca dei contributi di cui all' articolo 3, l' Amministrazione regionale č autorizzata a recuperare le somme erogate alla Cassa depositi e prestiti rivalendosi nei confronti dell' ente beneficiario di un importo pari alla somma erogata maggiorata degli interessi calcolati con applicazione del tasso attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, addebitati a partire dalla data dell' erogazione delle singole annualitā.