Legge regionale 02 maggio 1988, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 10/07/1990

Provvedimenti a favore degli enti locali per agevolare l' accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti.
Art. 3
 Erogazione dei contributi regionali
1. Il pagamento dei contributi regionali, relativi ai mutui concessi in via definitiva entro il 2 settembre 1982 dalla Cassa depositi e prestiti per l' esecuzione di opere pubbliche, č effettuato direttamente alla Cassa stessa secondo le scadenze previste nei piani di ammortamento, ferma restando l' eventuale applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 4.
2. La disciplina prevista dal comma 1 č estesa ai rapporti di mutuo relativamente ai quali l' erogazione da parte dell' Amministrazione regionale dei propri contributi risulta sospesa, a qualsiasi titoli all' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 29/1990
2 Comma 4 aggiunto da art. 61, comma 1, L. R. 29/1990