Legge regionale 02 maggio 1988 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/02/1993

Concorso finanziario della Regione Friuli - Venezia Giulia per la realizzazione del laboratorio di luce di sincrotrone presso l' Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.

Art. 3

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1. L' Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con la Friulia SpA una convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta di concerto con l' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività e beni culturali e con l' Assessore all' industria, per il conferimento del mandato e per la disciplina delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo speciale, ivi compreso il rimborso delle spese e la remunerazione degli oneri inerenti all' amministrazione del fondo stesso nonché per l' emanazione ed attuazione delle direttive dell' Amministrazione regionale al riguardo.

2. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze di concerto con l' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali e con l' Assessore all' industria, conferisce con propria deliberazione mandato alla Friulia SpA di provvedere di volta in volta, mediante prelievo dal fondo speciale, a sottoscrivere quote di capitale sociale della << Sincrotrone Trieste società consortile per azioni >> ovvero a conferire, in via anticipata, somme destinate a futuri aumenti di capitale sociale della medesima società nonché a concedere finanziamenti anche infruttiferi.

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3. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale dei servizi amministrativi, la vigilanza sulla gestione del fondo.

4. Al fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

5. Ad avvenuta sottoscrizione dell' intera quota di lire 30 miliardi l' Assessore alle finanze, con proprio decreto, dispone la cessazione del fondo e stabilisce le disposizioni concernenti la liquidazione del medesimo.

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 65, comma 1, L. R. 47/1991

Parole aggiunte al comma 2 da art. 29, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 7, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 10/2012