Art. 2
1. Per le finalitā di cui all' articolo 1 l' Amministrazione regionale č autorizzata a costituire presso la Friulia SpA un fondo speciale, del quale affida la gestione alla predetta societā con contabilitā separata, da impiegare per partecipare al capitale sociale della << Sincrotrone Trieste societā consortile per azioni >>, promossa dal Consorzio per l' Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste ai sensi dell'
articolo 7 della legge 29 gennaio 1986, n. 26.
2. A tal fine č autorizzata la spesa complessiva di lire 30 miliardi, suddivisa in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 10, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.