Legge regionale 02 maggio 1988, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall' articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all' articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare.
TITOLO IV
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 31
Note:
1 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 19/1991
Art. 31 bis
1. Tutte le spese derivanti dallo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum popolari sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre Amministrazioni pubbliche.
2. Qualora sia stata dichiarata la regolarità di una richiesta ai sensi dell' articolo 10, le spese per l' autenticazione delle firme nel numero prescritto dallo statuto, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l' autentica ai segretari comunali, sono rimborsate dalla Regione; le spese devono essere documentate a mezzo di quietanze rilasciate dai percipienti.
3. Per ottenere il rimborso di tali spese i promotori devono fare domanda scritta alla Giunta regionale, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio; tale domanda deve essere presentata unitamente alla richiesta del referendum.
6. Qualora, invece, il referendum sia sospeso ovvero non si svolga alcuno dei referendum indetti tutte le spese sostenute dai Comuni sono rimborsate a rendiconto.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 19/1991
2 Comma 5 abrogato da art. 13, comma 2, L. R. 37/1992
3 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 57, comma 1, L. R. 31/1996
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010