Legge regionale 02 maggio 1988, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall' articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all' articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare.
TITOLO I
 DISCIPLINA DEL REFERENDUM ABROGATIVO
PREVISTO DALL' ARTICOLO 33 DELLO STATUTO
CAPO I
 Proposta di referendum abrogativo
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO II
 Richiesta di referendum
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO III
 Indizione
Art. 13
1. Ogni attività od operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell' anno antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale; i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del Consiglio regionale; qualora le relative richieste siano state definitivamente ammesse in tempo utile, il referendum si tiene in sessione straordinaria autunnale, in una domenica del mese di novembre, ed è indetto con le modalità di cui all' articolo 12, comma 1, con decreto da emanare entro il 1 settembre.
2. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all' atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l' elezione del nuovo Consiglio regionale.
3. Il referendum sospeso ai sensi del comma 2 ha luogo nell' ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all' insediamento del nuovo Consiglio, purché tra l' insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno quarantacinque giorni; in caso contrario il referendum si svolge nel corso dell' anno successivo, ed è nuovamente indetto con le modalità di cui all' articolo 12, comma 1.
5. Qualora la consultazione popolare, differita ai sensi dei commi 2 e 4, riguardi un numero di referendum inferiore a cinque, il Presidente della Giunta regionale indice nuovamente i referendum automaticamente sospesi, nonché ulteriori referendum le cui richieste siano già state ammesse, ai sensi dell' articolo 10, entro il 31 dicembre dell' anno precedente. L' indizione avviene, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell' articolo 12.
5 bis. Qualora siano indetti referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministro dell'interno, può disporre, con le modalità di cui all'articolo 12 che i referendum previsti dall'articolo 33 dello Statuto siano effettuati contestualmente a quelli indetti dal Presidente della Repubblica, fissando la relativa data o rinviando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dai periodi previsti dall'articolo 12.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 19/1991
2 Parole soppresse al comma 4 da art. 1, comma 1, L. R. 7/1997
3 Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 7/1997
CAPO IV
 Svolgimento del referendum
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 19/1991
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 19/1991
Art. 20
 
1. Presso la Corte d' appello di Trieste è costituito l' ufficio centrale per il referendum popolare della Regione. Esso è composto da una sezione della Corte d' appello, designata dal Presidente della Corte entro venti giorni dalla data del decreto di indizione del referendum.
2. L' ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici circoscrizionali e i relativi allegati, e comunque non oltre i venti giorni dallo svolgimento del referendum, procede in pubblica adunanza, facendosi assistere per l' esecuzione materiale dei calcoli da esperti nominati dal Presidente della Corte d' appello, all' accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d' appello, designato dal Presidente della Corte medesima.
5. L' ufficio centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 7/1997
2 Comma 6 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV BIS
 Norme di coordinamento per il contemporaneo
svolgimento di referendum statali e regionali
Art. 24 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 7/1997
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 24 ter

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 7/1997
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010