1. Per tutto ciņ che non č disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del
DPR 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche ed integrazioni, della
legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche ed integrazioni, della
legge 8 marzo 1989, n. 95, della
legge 21 marzo 1990, n. 53 , della
legge 15 gennaio 1991, n. 15, e della
legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.