Art. 16
1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un ufficio di sezione per il referendum composto da un presidente, da tre scrutatori e da un segretario.
2. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento letti, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.
4. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le ore quattordici del giorno seguente.
5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici di sezione per il referendum, nonché alle operazioni degli uffici circoscrizionali e dell' ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in Consiglio regionale e dei promotori.
6. Alle designazioni dei rappresentanti di cui al comma 5 provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 19/1991
2 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 7/1997