Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. A decorrere dalla stessa data è abrogata la
legge regionale 14 dicembre 1984, n. 51, che continua peraltro ad applicarsi per la rendicontazione e l' erogazione del contributo concesso all' Istituto per l' anno 1987.
3. Per il 1988 la domanda di cui al comma 1 del precedente articolo 3 deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.