Art. 4
1. Per sostenere lo svolgimento dell'attivitā didattica della Scuola Mosaicisti del Friuli, la Regione č autorizzata ad assegnare al Consorzio una sovvenzione annua di importo fissato con norma di legge finanziaria. Il contributo č concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda con contestuale erogazione di un anticipo nella misura dell'80 per cento del contributo stesso e il saldo č erogato ad approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Č fatto obbligo al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, nelle forme previste dall'
articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il rendiconto della sovvenzione concessa per l'anno precedente, unitamente a copia della deliberazione dell'organo competente di approvazione del bilancio consuntivo dell'anno di riferimento del contributo e a una relazione sull'attivitā realizzata con il contributo concesso.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 4, L. R. 9/2010
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 68, lettera d), L. R. 11/2011
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 21/2013
4 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 10, L. R. 33/2015