Art. 3
1. L'attivitą formativa della scuola si svolge sulla base di programmi autorizzati dalla Direzione centrale competente in materia di formazione e i corsi si concludono con le procedure previste dall'
articolo 16 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale).
2. Gli attestati conseguiti dagli allievi al termine dei corsi sono validi ai fini dell' avviamento al lavoro e dell' inquadramento aziendale.
3. La Regione favorisce la collaborazione della Scuola con le istituzioni scolastiche superiori di istruzione artistica, sostenendo iniziative di cooperazione e integrazione realizzate in tale ambito.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 3, lettera a), L. R. 9/2010
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 3, lettera b), L. R. 9/2010
3 Comma 3 sostituito da art. 1, comma 3, lettera c), L. R. 9/2010
4 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 68, lettera c), L. R. 11/2011