Legge regionale 14 marzo 1988 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 12/12/2013

Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Art. 1

1. La Regione promuove la tutela dei diritti dei cittadini nei settori della previdenza e dei servizi sociali riconoscendo l' importanza della funzione degli Istituti di patronato e di assistenza sociale svolta attraverso un' adeguata attività di informazione, consulenza e programmazione di interventi finalizzati.

Art. 2

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un'integrazione ai finanziamenti previsti dall'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), agli Istituti di patronato e di assistenza sociale, giuridicamente riconosciuti a norma della legge stessa.

(1)(2)(3)(4)

2. L'Amministrazione regionale concede, altresì, contributi destinati allo sviluppo e al potenziamento di specifici interventi a carattere promozionale nei settori di competenza degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, con particolare riguardo a:

a) iniziative formative e di aggiornamento per gli operatori degli Istituti di patronato;

b) iniziative di informazione e divulgazione nei confronti dei cittadini;

c) iniziative di studio e di ricerca su problemi assistenziali, sanitari, previdenziali e di tutela sociale anche finalizzate a campagne di prevenzione della popolazione.

(5)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013

Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013

Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 2, L. R. 21/2013

Art. 3

(2)(4)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è assegnato un importo pari all'80 per cento della disponibilità annuale di bilancio da ripartire tra le sedi provinciali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

2. Per il riparto di cui al comma 1, la Direzione centrale competente richiede annualmente, entro il 30 luglio, agli organi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per l'accertamento dell'attività svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale e per la verifica dell'organizzazione dei relativi uffici, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 152/2001 e dalla relativa regolamentazione attuativa, l'elenco degli Istituti aventi sede in regione per il quale sia stato accertato il diritto a ottenere il finanziamento nazionale, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun istituto, a livello provinciale, ai medesimi fini.

3. Entro il 31 ottobre la Regione provvede alla concessione e all'erogazione del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, alle sedi provinciali degli Istituti di cui al comma 1, in misura proporzionale ai punteggi conseguiti ai fini del finanziamento nazionale.

4. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, è assegnato un importo pari al 20 per cento della disponibilità annuale di bilancio da ripartire tra gli organi regionali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, in modo da assicurare a ciascuno degli specifici progetti presentati e ritenuti ammissibili la medesima percentuale rispetto alla spesa preventivata, qualora siano state realizzate almeno due delle tre tipologie di interventi di cui al medesimo articolo 2, comma 2.

Note:

Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 6, comma 219, L. R. 14/2012

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 219, L. R. 14/2012

Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 6, L. R. 5/2013

Articolo sostituito da art. 18, comma 3, L. R. 21/2013

Art. 4

(1)(2)

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, gli organi regionali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale presentano alla Direzione centrale competente domanda di contributi di cui all'articolo 2, comma 2, corredata degli specifici progetti finalizzati alle iniziative di cui al medesimo articolo 2, comma 2.

Note:

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 2, L. R. 39/1995

Articolo sostituito da art. 18, comma 4, L. R. 21/2013

Art. 5

1. Nell' anno 1988 gli organismi regionali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale non sono tenuti a presentare il rendiconto delle iniziative di cui all' articolo 4, comma 2.

Art. 6

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 29 dicembre 1965, n. 34.

Art. 7

1. L' onere di cui al precedente articolo 2 fa carico al capitolo 5201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato di lire 180 milioni, suddivisi in ragione di lire 60 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

2. All' onere complessivo di lire 180 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1150 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 17 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

3. In relazione al disposto del precedente articolo 2, la denominazione del capitolo 5201 del precitato stato di previsione della spesa viene così modificata:

<< Contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale per la realizzazione delle finalità istituzionali nonché per lo sviluppo ed il potenziamento di specifiche iniziative a carattere promozionale >>.

Art. 8

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.