Legge regionale 14 marzo 1988, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 12/12/2013
Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale.
Art. 5
1. Nell' anno 1988 gli organismi regionali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale non sono tenuti a presentare il rendiconto delle iniziative di cui all' articolo 4, comma 2.