Art. 4
1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, gli organi regionali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale presentano alla Direzione centrale competente domanda di contributi di cui all'articolo 2, comma 2, corredata degli specifici progetti finalizzati alle iniziative di cui al medesimo articolo 2, comma 2.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 2, L. R. 39/1995
2 Articolo sostituito da art. 18, comma 4, L. R. 21/2013