Legge regionale 14 marzo 1988 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TITOLO IX

NORME FINANZIARIE

Art. 26

1. Per le finalità previste dall' articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 650 milioni, suddivisa in ragione di lire 325 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Il predetto onere di lire 650 milioni fa carico al capitolo 5231 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio.

3. Lo stanziamento, in termini di cassa, del capitolo 5231 viene ridotto di lire 45 milioni. Conseguentemente, lo stanziamento del capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione viene elevato del medesimo importo.

Art. 27

1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 13, pari a complessive lire 100 milioni, suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, fanno carico al capitolo 5769 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988 - 1990 e del bilancio per l' anno 1988, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio e riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

Art. 28

1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 15 fanno carico al capitolo 1602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 29

1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 16, commi 2 e 3, pari a complessive lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, fanno carico al capitolo 5341 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio e riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

Art. 30

1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 18, pari a lire 75 milioni, suddivisi in ragione di lire 25 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, fanno carico al capitolo 6213 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio e riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

Art. 31

1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 19 fanno carico al capitolo 816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.