Legge regionale 14 marzo 1988 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 4

Campo transito

1. Il campo transito consiste in una superficie sulla quale possono sostare - per un periodo di tempo da definirsi da parte del regolamento previsto dall' articolo 5, comma 10, comunque non superiore a mesi 3 - i gruppi di passaggio. Scaduti i tre mesi, coloro che abbiano fruito del campo transito, nelle forme previste possono chiedere di accedere al terreno stanziale di cui all' articolo 5.

2. Il campo transito deve essere dotato, almeno, di allacciamento alla rete idrica potabile, alla rete elettrica, di servizi igienici, di contenitori per i rifiuti solidi urbani idonei all' asporto e di cabina telefonica.

3. Coloro che utilizzano i campi transito devono fornire, all' atto del loro arrivo, le proprie generalità al Comune competente per territorio, eventualmente anche attraverso i servizi decentrati dello stesso, al fine della loro registrazione.

(1)

4. Coloro che intendono usufruire dei campi transito ne daranno tempestiva comunicazione al Comune sia all' atto dell' arrivo che della partenza.

5. L' area da adibire a campo transito è soggetta ai vincoli previsti dalla presente legge e va individuata quale servizio sovrazonale in un ambito che comprende più Comuni.

(2)

Note:

Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 25/1991

Comma 5 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 25/1991