Legge regionale 14 marzo 1988 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 12

Provvidenze per l' agricoltura e la zootecnia

1. Le provvidenze contributive e creditizie concesse dalla Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia per l' agricoltura e la zootecnia possono essere accordate, in deroga a quanto previsto dall' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, agli appartenenti ai << Rom >> destinatari della presente legge che intendono esercitare l' allevamento del bestiame, degli animali e la coltivazione di terreni.

2. Tali provvidenze sono estese all' acquisto degli equini destinati all' allevamento da vita; gli eventuali prestiti concessi per dette finalità non possono eccedere tre semestri.