Legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
TITOLO VII
 NORME RELATIVE ALLA CONSULTA REGIONALE
PER LA TUTELA DELLA MINORANZA << ROM >> E
NORME RELATIVE ALL' INFORMAZIONE
Art. 19
1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituita la << Consulta regionale per la tutela della cultura << Rom >>.
3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni, in vista degli argomenti da trattare e senza diritto di voto, altri Assessori regionali o loro delegati, nonché rappresentanti di altri enti o organismi e funzionari regionali.
4. Svolge funzioni di segretario un dipendente della Direzione regionale dell' assistenza sociale.
5. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. La Consulta ha durata corrispondente a quella della legislatura regionale; tuttavia i suoi componenti, compresi quelli nominati in sostituzione di altri prima della scadenza normale, rimangono in carica fino all' insediamento dei successivi.
7. La Consulta ha sede presso la Direzione regionale dell' assistenza sociale.
8. La Consulta elegge nel suo seno un vicepresidente.
9. All' interno della Consulta possono essere costituiti gruppi di lavoro per l' approfondimento di questioni specifiche.
10. Sono messi a disposizione della Consulta gli atti amministrativi che essa richiede e le viene garantita la conoscenza aggiornata dei riparti dei finanziamenti inerenti all' applicazione della presente legge.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 25/1991
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 20/1995
Art. 20
 Compiti della Consulta
2. Spetta, altresì, alla Consulta valutare ed individuare, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, le differenti condizioni abitative, di lavoro e di salute delle popolazioni << Rom >> per determinare, conseguentemente, priorità di interventi da adottare a favore delle popolazioni << Rom >>.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 25/1991
2 Comma 3 abrogato da art. 11, comma 2, L. R. 25/1991
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 25/1991
2 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016