Art. 17
Minori e giovani adulti infraventenni nel circuito penale
1. Il personale degli Enti territoriali attua ogni proficuo rapporto con i Servizi dell' amministrazione della giustizia competenti per territorio, al fine di garantire gli interventi previsti dalla legislazione vigente a favore dei minori e dei giovani adulti infraventenni nel circuito penale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 25/1991