Art. 13
Inserimento nella scuola materna e dell' obbligo
ed attivitā di sostegno
1. Al fine di favorire ed agevolare l' inserimento di minori appartenenti alle comunitā << Rom >> nella scuola materna e dell' obbligo, qualora se ne ravvisino la necessitā e le condizioni, anche con interventi di carattere individuale, in concorso con i programmi statali e nell' intento di offrire ai soggetti interessati pari diritti ed opportunitā di istruzione, nel rispetto comunque della loro cultura, la Regione eroga finanziamenti ai Comuni che abbiano predisposto appositi programmi, concordati con i competenti Provveditorati agli studi.
2. I criteri di erogazione di tali contributi sono determinati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' istruzione e alla cultura, sentita la Consulta di cui all' articolo 19 e nell' ambito degli interventi e delle modalitā previsti dalla
legge regionale 26 maggio 1980, n. 10: << Norme regionali in materia di diritto allo studio >> e successive modificazioni.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 25/1991
Art. 14
Inserimento nei corsi di formazione professionale
e istituzione di nuovi corsi di formazione professionale
1. Fermo quanto previsto dall'
articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, << Ordinamento per la formazione professionale >>, l' Istituto regionale per la formazione professionale cura la realizzazione di corsi di preparazione professionale relativi alle professioni e mestieri, usualmente e maggiormente praticati dal popolo << Rom >>, sentita la Consulta di cui all' articolo 19.
Art. 15
Progetto di sperimentazione didattica
1. Per le attivitā di cui al presente Titolo viene elaborato un progetto di sperimentazione didattica.
2. Tale elaborazione č affidata all' Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi che ne determina le caratteristiche in accordo con la Consulta di cui all' articolo 19 e tenendo conto della necessitā di assicurare il mantenimento della cultura << Rom >>.