Legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
TITOLO II
 NORME DI TUTELA DEL DIRITTO AL NOMADISMO
ED ALLA STANZIALITÀ ALL' INTERNO DEL
TERRITORIO REGIONALE
Art. 5
 Terreno stanziale
1. Il terreno stanziale si considera come realtà di transizione tra la stanzialità garantita e il nomadismo tutelato, onde evitare il rischio della marginalità, in cui ci si autoemargina o si viene emarginati.
2. Il terreno stanziale deve avere di regola una superficie non inferiore a metri quadrati 2.000 (duemila) e non superiore a metri quadrati 3.000 (tremila).
3. L' area da adibire a terreni stanziali deve essere classificata, da parte di ogni singolo Comune, come zona omogenea di Tipo 0 ai sensi degli articoli 33 e 46 delle norme di attuazione del PURG, avvalendosi, se del caso, anche dell' istituzione di sottozone come indicato dall' articolo 33, ultimo comma, delle norme di attuazione citate.
4. Qualora un Comune intende adibire allo scopo di cui al comma 3 un' area con diversa classificazione, deve provvedere alla necessaria approvazione di motivata variante dello strumento urbanistico vigente.
5. L' ubicazione del terreno stanziale deve comunque essere individuata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione dal tessuto urbano e deve essere quindi tale da facilitare l' accesso degli utenti ai servizi pubblici e la loro partecipazione alla vita sociale.
7. I << Rom >> che intendono fissare nel terreno stanziale la loro dimora devono fornire all' Amministrazione comunale le proprie generalità e versare un contributo a concorso alle spese.
8. Deve altresì essere previsto, nei costi per la gestione e manutenzione del terreno stanziale, il concorso congiunto alla spesa sia da parte dell' Amministrazione pubblica, sia da parte degli utenti.
9. La manutenzione ordinaria è affidata agli utenti.
10. Il Consiglio comunale competente emana apposito regolamento al fine di disciplinare quanto previsto dal presente articolo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 1, L. R. 25/1991