Legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 Tutela del patrimonio culturale e
dell' identità dei << Rom >>
1. La Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia tutela, nell' ambito del proprio territorio, il patrimonio culturale e l' identità dei << Rom >>, giusta la convenzione delle Nazioni Unite relativa allo stato di apolide (28 settembre 1954) che nel termine comprende e considera anche i Sinti ed ogni altro gruppo zingaro nomade.
2. Conformemente al dettato costituzionale, alle risoluzioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d' Europa e del Parlamento europeo, la Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia salvaguardia, negli ambiti di propria competenza, i valori culturali specifici, l' identità storica ed i processi di cambiamento in atto dei << Rom >>.
3. A tal fine la Regione assicura ai << Rom >>, nel prendere atto del nomadismo e della stanzialità, la fruizione di tutti i servizi atti a garantirne l' effettivo esercizio nell' autonomia culturale e socio - economica e ad assicurare la salute ed il benessere personale e sociale, nell' ambito di una più consapevole convivenza.
4. Le pubbliche amministrazioni, ovvero gli Enti locali singoli od associati, le Province, le Comunità montane, la Comunità collinare e le Associazioni di volontariato cui viene anche demandata l' attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, tramite le convenzioni di cui all' articolo 2, devono operare nel pieno rispetto dei caratteri di consapevole diversità dei gruppi << Rom >> e dei rispettivi sottogruppi parentali.