Art. 9
Norme per favorire l' accesso dei << Rom >>
al diritto di una stabile abitazione
1. Sulla base della legislazione vigente, delle misure ed interventi previsti dalla CEE, come pure in base a quelli specificatamente previsti dal Fondo ristabilimento del Consiglio d' Europa, i Comuni, sentita la Consulta di cui all' articolo 19, adottano le opportune iniziative per favorire l' accesso alla casa alle famiglie << Rom >> che preferiscano scegliere la vita sedentaria.