Art. 8
Programma per terreni stanziali e campi transito
1. I Comuni individuano, sentite le rappresentanze dei << Rom >>, la distribuzione territoriale dei terreni stanziali e dei campi transito e ne approvano il relativo programma.
2. La deliberazione di approvazione dei progetti di campo transito e di terreno stanziale, inseriti nel programma di cui al comma 1, da parte dei Comuni, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ed è soggetto alle procedure di cui agli articoli 41 e 42 della
legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 25/1991
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 20/2016
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 20/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come stabilito all'art. 49, c. 1, della medesima L.R. 20/2016.