Art. 3
Destinatari degli interventi
1. L' Amministrazione regionale, con riguardo al nomadismo ed alla stanzialitą dei << Rom >> all' interno del territorio regionale, č autorizzata ad erogare i seguenti contributi:
a) per l' acquisto delle aree di cui all' articolo 4, comma 1 ed all' articolo 5, comma 1, fino al 90%% della spesa;
b) per le spese di cui all' articolo 4, comma 2, ed all' articolo 5, comma 6, fino all' 80%% della spesa.
2. Destinatari dei finanziamenti di cui al comma 1 sono i Comuni, i loro Consorzi, le Comunitą montane e la Comunitą collinare del Friuli, che devono presentare domanda alla Direzione regionale dell' assistenza sociale in rapporto ai diversi interventi da operare nei territori di competenza entro il 31 gennaio di ogni anno, con allegati il progetto del campo transito o del terreno stanziale ed i relativi preventivi di spesa.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 25/1991
2 Comma 3 abrogato da art. 52, comma 1, L. R. 39/1995