1. Per quanto attiene al commercio e all' artigianato la Regione, sentite le Camere di commercio, in via transitoria e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza, con decreto del Presidente della Giunta, la iscrizione nel registro degli esercenti il commercio all' ingrosso e al minuto, nella sezione speciale per l' esercizio del commercio ambulante nei ruoli dei mediatori d' affari, a prescindere dai requisiti previsti dalle leggi vigenti, fatti salvi comunque quelli di cui all'
articolo 7 della legge 11 giugno 1971, n. 426, richiamato dall'
articolo 2, secondo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398, e solo per i << Rom >> che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto i 35 anni di età.