Art. 23
Termini di applicazione per l' anno 1988
1. In sede di prima applicazione si prescinde dall' approvazione del Programma di cui all' articolo 8 e il termine per la concessione dei finanziamenti previsti dall' articolo 3, comma 1, è fissato, per l' anno 1988 e previa domanda degli enti interessati, al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 54/1988