Art. 15
Progetto di sperimentazione didattica
1. Per le attivitā di cui al presente Titolo viene elaborato un progetto di sperimentazione didattica.
2. Tale elaborazione č affidata all' Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi che ne determina le caratteristiche in accordo con la Consulta di cui all' articolo 19 e tenendo conto della necessitā di assicurare il mantenimento della cultura << Rom >>.