1. Fermo quanto previsto dall'
articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, << Ordinamento per la formazione professionale >>, l' Istituto regionale per la formazione professionale cura la realizzazione di corsi di preparazione professionale relativi alle professioni e mestieri, usualmente e maggiormente praticati dal popolo << Rom >>, sentita la Consulta di cui all' articolo 19.